Informativa sulla trasparenza
La trasparenza e la confrontabilità delle offerte è da sempre alla
base della nostra filosofia commerciale. Questo approccio, inizialmente estremamente
innovativo per il mercato italiano, ci ha permesso di diventare
un punto di riferimento per il mercato dei mutui e dei finanziamenti personali nel nostro paese.
Negli ultimi anni, per rispondere alle sempre più sentite esigenze di trasparenza
da parte dei consumatori, sono stati rivisti e rafforzati dagli organi competenti
gli obblighi informativi per le banche, gli intermediari finanziari ed i mediatori
creditizi, con riferimento in particolare ai contratti di finanziamento.
Inoltre, il sistema bancario italiano ha aderito in massa al Codice di Condotta
Europeo sui Mutui Casa, concordato a livello europeo tra le istituzioni finanziarie
e le associazioni dei consumatori. Per maggiori informazioni sul codice, è
possibile visualizzare la Guida al Codice di Condotta Europeo sui Mutui Casa promossa dall’Associazione
Bancaria Italiana e dalle principali associazioni dei consumatori del nostro paese.
Per quanto riguarda Money360.it S.p.A., società che gestisce il sito www.money360.it in qualità di mediatore creditizio, è possibile
consultare il Foglio Informativo relativo all’azienda ed all’attività
svolta dalla stessa. Viene inoltre messo a disposizione lo schema del contratto
che regola il servizio di mediazione creditizia offerto da Money360.it S.p.A.. Inoltre, la società ha adottato il
Codice Deontologico dei mediatori creditizi che svolgono l’attività
di consulenza e collocamento di prodotti di credito promosso dall’Associazione
Bancaria Italiana nell’ambito dell’inziativa Pattichiari.
Vengono inoltre messe a disposizione degli utenti: la guida Comprare
una casa – Il mutuo ipotecario redatta da Banca d’Italia (jetzt
auch in deutscher Sprache), contenente informazioni su cosa sia un mutuo, come sceglierlo, a cosa fare attenzione prima e dopo la conclusione del contratto, quali diritti ha il cliente e come può farli valere; la guida all’Arbitro Bancario Finanziario ABF in parole semplici, concernente l’accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie previsti ai sensi dell’articolo 128-bis del Testo Unico Bancario; ed infine la Guida all’utilizzo del portale ABF per presentare online un ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario. Si precisa che non è possibile esperire ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) in relazione al servizio di mediazione creditizia.
Viene messa a disposizione degli utenti anche la rilevazione trimestrale aggiornata
dei Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla legge n. 108/1996 (c.d. “legge
antiusura”). I TEGM, aumentati di un quarto, ai quali si aggiunge un margine di
ulteriori quattro punti percentuali, costituiscono i cosiddetti “tassi soglia”,
superati i quali le operazioni devono essere considerate usurarie. La differenza
tra il tasso soglia e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.
Infine riportiamo di seguito, ai sensi di legge, l'informativa sulla trasparenza
fornitaci dalle banche e dagli intermediari finanziari con cui collaboriamo.
Tutti i documenti riportati in questa sezione sono in formato elettronico PDF. Se
non siete in possesso del plug-in per la visione dei documenti PDF potete scaricarlo gratuitamente.